Un uomo di 59 anni residente in Maierà, nella provincia di Cosenza, B.E., rinviato a giudizio nel giugno del 2021 con l’accusa di aver percepito illegittimamente il reddito di cittadinanza nonostante si trovasse ai domiciliari, è stato assolto dal Tribunale di Paola perché il fatto non sussiste. La sentenza è stata motivata dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola in accoglimento della tesi formulata dal difensore dell’imputato, Avv. Italo Ettore Guagliano, il quale in sede discussione ha evidenziato che l’interpretazione della normativa in vigore porta alla conclusione che la detenzione domiciliare, quale misura alternativa alla detenzione carceraria, non è ostativa alla percezione del sussidio, differentemente da quanto sostenuto dalla Procura di Paola nel contestato capo d’imputazione. Infatti il difensore ha avuto modo di evidenziare che la corretta interpretazione della norma esclude la percezione del reddito di cittadinanza soltanto in presenza di un provvedimento cautelare e non in caso di pena definitiva eseguita al di fuori dell’istituto penitenziario, come nel caso di specie, giacché l’imputato era sottoposto alla detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. La sentenza è di particolare interesse giacché i precedenti giurisprudenziali avevano fornito un’interpretazione differente da quella accolta nel caso di specie. L’imputato potrà quindi richiedere il ripristino del sussidio.